CILA e apertura porta sul pianerottolo: il Comune può intervenire?

Il Consiglio di Stato: la legittimazione del condòmino ad aprire un varco sul pianerottolo comune è questione civilistica, estranea alla vigilanza dell'amministrazione

di Redazione tecnica - 10/06/2025

I controlli a carico di un’amministrazione comunale sulle opere edilizie soggette a CILA restano confinati al solo profilo urbanistico e non possono riguardare interventi su opere comuni che, in caso di contenzioso, vanno risolti davanti al giudice ordinario.

Lavori su parti comuni condominiali e CILA: il Comune non può intervenire

Sulla base di questi presupposti, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 21 maggio 2025, n. 4349, ha confermato la legittimità di una nota di un Comune che aveva respinto l’istanza presentata da tutti i condòmini di un fabbricato che chiedevano l’inibizione dei i lavori avviati da un altro condomino tramite CILA. Le opere avevano comportato anche l’apertura di un secondo ingresso dall’appartamento al pianerottolo condominiale, ritenuto parte comune ai sensi dell’art. 1117 c.c.

Secondo i ricorrenti, la mancanza del consenso assembleare rendeva l'opera illegittima e invocavano l’intervento inibitorio del Comune in applicazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per difetto di legittimazione soggettiva alla presentazione della CILA.

Il Comune si era espresso negativamente, affermando che la questione, attinente alla legittimazione tra privati su parti comuni, esulava dalle proprie competenze istituzionali e rientrava nel solo ambito civilistico. Da qui l’impugnazione dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato.

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