CILA e apertura porta sul pianerottolo: il Comune può intervenire?
Il Consiglio di Stato: la legittimazione del condòmino ad aprire un varco sul pianerottolo comune è questione civilistica, estranea alla vigilanza dell'amministrazione
CILA: natura della comunicazione e verifiche possibili
Il Consiglio di Stato ha ribadito che nessun obbligo grava sull’amministrazione comunale di verificare la legittimazione soggettiva del condomino nel presentare una CILA che riguardi anche opere su beni comuni condominiali.
La pronuncia si fonda su un principio fondamentale: la CILA non è un’autorizzazione amministrativa, ma una comunicazione di attività edilizia liberalizzata.
A differenza del permesso di costruire (che presuppone, ex art. 11 d.P.R. n. 380/2001, che il richiedente sia proprietario o abbia titolo legittimante), la CILA non richiede alcun accertamento di titolarità o diritto sull’immobile, poiché non comporta alcun esercizio di potere autorizzativo da parte della PA.
Si tratta infatti di un titolo abilitativo general-residuale degli interventi edilizi non riconducibili né entro i più rigidi regimi della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o del permesso di costruire, né entro l'attività edilizia libera (cfr. art. 6-bis Testo Unico Edilizia), che appartiene, come la SCIA, al genus della liberalizzazione delle attività private.
Ne consegue che l'intervento edilizio non è sottoposto a un preventivo assenso amministrativo, bensì è autorizzato direttamente dalla legge in presenza dei presupposti normativamente stabiliti, salvo il dovere del privato di comunicare l'inizio dei lavori, con l'indicazione delle caratteristiche dell'intervento, a pena dell'irrogazione di una sanzione pecuniaria (art. 6-bis, co. 5, d.p.r. 380/2001).
La CILA, a differenza della SCIA, non innesta un procedimento di controllo specifico da parte dell'amministrazione, che può intervenire solo ex post, se accerta che l’intervento difetta dei presupposti normativi e contrasta con la disciplina urbanistica o edilizia locale.
Diversamente dal permesso di costruire, che, essendo un provvedimento autorizzativo, può essere rilasciato, ex art. 11 d.P.R. 380/2001, solo «al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo», e, dunque, presuppone che il Comune verifichi la legittimazione del richiedente al conseguimento dell'abilitazione, per la CILA questa tipologia di controllo non solo non è contemplata dalla legge, ma è anche incoerente con la natura dell'istituto, che non è un provvedimento amministrativo tacito di autorizzazione, bensì una comunicazione privata di un'attività liberalizzata.
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