Collaudo e corrispettivi: cosa cambia con il Correttivo Codice?
Le regole introdotte dal Correttivo si applicano solo al collaudo statico o anche a quello tecnico-amministrativo? Ecco la risposta del MIT
Come si applicano le nuove disposizioni dell’art. 116 del Codice dei Contratti Pubblici in tema di affidamento degli incarichi di collaudo? La possibilità di affidamento esterno e i criteri di calcolo del compenso riguardano soltanto il collaudo statico oppure anche quello tecnico-amministrativo?
Collaudo e compensi: il MIT sulle novità del Correttivo
Si tratta di alcuni dubbi posti da una SA alla luce di qunto previsto dal correttivo al Codice Appalti (d.lgs. n. 209/2024) che, intervenendo sull’art. 116 del d.Lgs. n. 36/2023, ha modificato il comma 4 e introdotto i nuovi commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis disciplina le modalità di affidamento del collaudo statico e i criteri per la determinazione del relativo compenso, distinguendo tra incarichi affidati:
- a personale interno della stazione appaltante (con applicazione dell’incentivo ai sensi dell’art. 45, comma 1);
- a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche (compenso determinato con i criteri del d.m. 17 giugno 2016);
- a soggetti esterni (mediante procedura selettiva ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b)).
Da qui il dubbio di una Stazione appaltante se queste disposizioni – a partire dall’obbligo di interpello e dalla soglia dei 30 giorni – debbano applicarsi esclusivamente al collaudo statico oppure anche a quello tecnico-amministrativo.
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