Le regole per gli altri incarichi tecnici
Per quanto riguarda le altre prestazioni tecniche connesse, ma distinte dal collaudo – ad esempio, prove di laboratorio, indagini geotecniche, servizi di supporto specialistico, rilievi e accertamenti – non trovano applicazione le previsioni dell’art. 116. In questi casi, valgono le disposizioni ordinarie in materia di affidamento di servizi secondo cui:
- gli incarichi devono essere qualificati come servizi di natura intellettuale;
- le modalità di affidamento devono rispettare i principi dell’art. 50 e dell’art. 108 del Codice;
- non si applicano le regole dell’interpello né quelle sugli incentivi interni, se non nei casi previsti dall’art. 45, comma 1.