Concessioni balneari: illegittima la revoca delle gare già avviate

Nuova sentenza del Consiglio di Stato sul controverso tema delle concessioni demaniali: la Direttiva Bolkestein non si può aggirare con proroghe “strategiche”

di Redazione tecnica - 13/05/2025

Revoca della procedura di gara già avviata: ci vuole motivazione rafforzata

Una decisione totalmente sconfessata dal Consiglio di Stato, che ha chiarito che le procedure selettive già avviate sono fatte salve dalla nuova normativa: l’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, come modificato dal D.L. n. 131/2024, dispone espressamente che la proroga fino al 30 settembre 2027 “non pregiudica la validità delle procedure selettive già deliberate anteriormente” all’entrata in vigore della norma stessa.

Spiegano i giudici di Palazzo Spada che il Comune non può giustificare la revoca delle gare con la sola sopravvenienza normativa: anzi, l’art. 4, comma 13, della stessa legge precisa che le nuove regole si applicano esclusivamente alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore. Quelle già avviate restano dunque legittime, e la loro revoca richiede una motivazione rafforzata.

L’amministrazione ha invece motivato genericamente, in termini fumosi di “opportunità” e “interesse pubblico”, senza indicare alcuna reale esigenza o criticità nella documentazione di gara, né ha dato conto del parere negativo reso dall’ufficio tecnico comunale.

Il Collegio ha sottolineato che l’interesse pubblico invocato a sostegno della revoca non è mai stato realmente esplicitato, se non in modo tautologico e generico (“opportunità”, “riconsiderazione”, “regole certe”). Nessuna analisi comparativa, nessuna ponderazione tra esigenze amministrative e interesse alla concorrenza e alla partecipazione è stata condotta. E questo basta a travolgere l’intero impianto della revoca.

 

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati