Concessioni balneari: illegittima la revoca delle gare già avviate
Nuova sentenza del Consiglio di Stato sul controverso tema delle concessioni demaniali: la Direttiva Bolkestein non si può aggirare con proroghe “strategiche”
La proroga tecnica come strumento elusivo
Il Comune aveva argomentato che si trattasse solo di una proroga tecnica fino al 31 dicembre 2025, in attesa dei decreti ministeriali attuativi sulla determinazione degli indennizzi da corrispondere ai concessionari uscenti. Ma, secondo il Consiglio di Stato, anche in questo caso:
- la proroga è illegittima per derivazione, essendo conseguente ad una revoca anch’essa viziata;
- non può giustificarsi la revoca di una gara legittimamente avviata solo perché si attende un decreto ministeriale, la cui mancanza non costituisce ostacolo, secondo la stessa legge n. 118/2022, all’avvio delle gare.
Il richiamo al principio tempus regit actum è stato mal posto, perché nel caso di specie la normativa sopravvenuta contiene essa stessa una clausola di salvaguardia delle procedure già avviate. Da questo punto di vista l’obbligo di disapplicare norme nazionali contrastanti con la Direttiva Bolkestein grava anche sulle amministrazioni, non solo sui giudici (Corte di Giustizia UE, causa C-348/22, 20 aprile 2023). E le proroghe automatiche restano in palese violazione del diritto europeo.
Le conclusioni del Consiglio di Stato
L’appello è stato quindi accolto, annullando i provvedimenti di revoca della procedura di gara e confermando la legittimità della partecipazione del ricorrente alla gara. La sopravvenienza normativa non è, di per sé, una ragione sufficiente per revocare gare già avviate, soprattutto quando quella stessa normativa fa salve le procedure in corso.
Si riafferma l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di garantire procedure selettive trasparenti e imparziali per l’affidamento delle concessioni su risorse naturali scarse, come le aree demaniali marittime, senza alcuna possibilità di fare ricorso a “proroghe tecniche”, spesso utilizzata per dilazionare l’apertura al mercato e mantenere rendite di posizione in contrasto con il diritto eurounitario.
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