Concessioni sotto soglia e principio di rotazione: i limiti all’affidamento diretto
Anche nel caso di concessioni di servizi, la rotazione costituisce una garanzia di effettiva concorrenza e impedisce la formazione di rendite di posizione da parte del gestore uscente
La sentenza del TAR: rotazione vale anche per le concessioni
In sintesi, l’art. 187 segna un distacco netto rispetto alla disciplina degli appalti sotto soglia (art. 50), sancendo l’autonomia delle concessioni sia sul piano procedurale che sostanziale, e imponendo comunque una logica selettiva orientata al mercato. Il mancato rispetto di tali requisiti, come ribadito dalla giurisprudenza, comporta l’illegittimità dell’affidamento.
Proprio in virtù del principio di rotazione, sebbene il TAR abbia ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui si afferma che l’affidamento riguardava una concessione e non un appalto, allo stesso tempo lo ha ritenuto inammissibile in quanto proposto dal gestore uscente.
Il principio di rotazione previsto dall’art. 187 impone la consultazione di almeno 10 operatori economici, ove esistenti, e vieta l’automatica reiterazione del rapporto con il gestore uscente. Proprio per questo motivo la ricorrente, pur avendo impugnato il provvedimento, non avrebbe comunque potuto essere riaffidataria del servizio, risultando quindi inammissibile la domanda finalizzata a un nuovo affidamento.
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