Condono edilizio, cambio d’uso verticale e vincoli paesaggistici: interviene il TAR

Il TAR Lazio chiarisce i confini applicativi della Legge 326/2003 per il cambio di destinazione d’uso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico

di Redazione tecnica - 04/06/2025

Terzo condono edilizio: limiti di applicabilità in zona vincolata

La decisione si allinea con un orientamento consolidato: il condono edilizio non può sanare abusi in zona vincolata, se non accompagnati da espressa autorizzazione paesaggistica. La Legge n. 326/2003 (art. 32, comma 27) subordina la sanatoria alla compatibilità paesaggistica, da accertarsi attraverso il parere vincolante della Soprintendenza.

In mancanza di tale parere (o della richiesta di acquisizione dello stesso), l’Amministrazione non può che respingere l’istanza di condono, anche se l’abuso non comporta opere edilizie. Il cambio d’uso verticale – ossia all’interno della stessa unità – non è automaticamente irrilevante dal punto di vista paesaggistico, ma deve essere valutato in relazione all’incidenza funzionale sul bene tutelato.

Entrando nel dettaglio, i giudici di primo grado ricordano quanto disposto dal citato comma 27, art. 32, D.L. n. 269/2003, per cui fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora (lettera d): “siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Sull’argomento è ormai pacifico che “l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

© Riproduzione riservata