Condono edilizio, cambio d’uso verticale e vincoli paesaggistici: interviene il TAR
Il TAR Lazio chiarisce i confini applicativi della Legge 326/2003 per il cambio di destinazione d’uso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
Conclusioni
La sentenza invita i tecnici a una riflessione importante: la trasformazione urbanistica non passa solo dai muri, ma anche dagli usi. In zona vincolata, anche un semplice cambio di destinazione d’uso – se urbanisticamente rilevante – non è mai “neutro” e può comportare un impatto da sottoporre a valutazione paesaggistica.
Nella pratica:
- il cambio da magazzino ad abitazione è un mutamento tra categorie funzionali differenti;
- il mutamento d’uso richiede sempre il titolo edilizio idoneo, anche se senza opere;
- in zona vincolata, occorre valutare caso per caso se l’intervento incide sul paesaggio, e ottenere la relativa autorizzazione;
- il condono edilizio non può supplire a un’autorizzazione paesaggistica mai richiesta né rilasciata.
Questo significa dover verificare attentamente la sussistenza di vincoli, la necessità di autorizzazioni paesaggistiche e la tipologia di trasformazione anche nei casi più “invisibili”.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 26 maggio 2025, n. 10056IL NOTIZIOMETRO