Condono edilizio e vincoli paesaggistici: quando l’abuso non è sanabile?
Il Consiglio di Stato ribadisce i limiti invalicabili del “terzo condono” nel caso di superamento dei limiti volumetrici e di interventi sostanziali in area sottoposta a tutela
Terzo condono: cosa prevede la normativa per ottenere la sanatoria edilizia
Ricordiamo che con la normativa del “terzo condono”, di cui al D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il legislatore ha voluto circoscrivere con precisione i presupposti per la sanatoria in questi termini:
- il comma 25 impone un limite massimo di 750 metri cubi di volumetria condonabile;
- i commi 26 e 27 precludono la sanatoria in area vincolata per tutte le opere diverse da quelle classificate ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 (interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo);
- il comma 27, lett. d) impone l’esclusione del condono quando gli abusi siano stati realizzati in zone vincolate in assenza o in difformità di titolo edilizio e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.
Come ribadito anche dal Consiglio di Stato, è sufficiente la presenza anche di una sola delle condizioni ostative per rendere non sanabile l’opera abusiva e che non vi è alcun automatismo tra il parere positivo paesaggistico e il rilascio del titolo edilizio in sanatoria.
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