Congruità manodopera e CCNL diverso: necessario provare l'equivalenza

Il Consiglio di Stato ricorda che l’operatore può scegliere un CCNL diverso, ma deve provarne l’equivalenza e la coerenza con l’appalto, pena l’esclusione

di Redazione tecnica - 21/11/2025

Sebbene nel Codice dei Contratti Pubblici residuino margini per l’operatore economico nella scelta del CCNL da utilizzare per la formulazione dell’offerta, la libertà d’impresa non può prevalere sugli obblighi imposti dalla stazione appaltante in tema di tutele minime e continuità del personale.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la sentenza del 20 novembre 2025, n. 9075, chiarendo che, quando l’impresa non dimostra in sede di verifica di congruità della manodopera l’equivalenza delle tutele rispetto al contratto collettivo richiamato negli atti di gara, la stazione appaltante non ha alternative: l’esclusione dalla procedura diventa inevitabile.

Congruità della manodopera e coerenza del CCNL: il Consiglio di Stato conferma l’esclusione dell’operatore economico

La controversia riguardava l’esclusione di un operatore economico da una procedura per l’affidamento di servizi nella quale il disciplinare aveva individuato come contratto collettivo di riferimento il CCNL Multiservizi.

L’impresa, pur ritenendo di poter garantire i livelli retributivi e le condizioni normative richieste, aveva scelto un CCNL diverso per costruire la propria offerta economica.

Durante la verifica di congruità della manodopera, però, non aveva fornito la necessaria prova dell’equivalenza delle tutele rispetto a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante, né la dimostrazione della piena coerenza tra il contratto applicato e l’oggetto dell’appalto.

L’amministrazione aveva quindi disposto l’esclusione, decisione confermata dal TAR e successivamente sottoposta al vaglio dei giudici di Palazzo Spada, che l'hanno pienamente avallata.

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