I principi espressi nella sentenza
La decisione concentra l’attenzione su due aspetti centrali: la prevalenza della tutela dei lavoratori sul margine di autodeterminazione dell’impresa nella scelta del CCNL e la rilevanza dell’obbligo di continuità occupazionale.
Libertà d’impresa e tutela dei lavoratori
Il Consiglio di Stato precisa che la scelta di un CCNL diverso da quello indicato nel bando non è di per sé causa di esclusione, ma comporta un onere probatorio significativo.
L’operatore deve dimostrare:
- la piena equivalenza delle tabelle retributive;
- la corrispondenza di ferie, permessi, indennità e progressioni;
- la compatibilità del contratto con gli obblighi di assorbimento del personale.
L’assenza di tale dimostrazione compromette la congruità del costo della manodopera e rende l’offerta non conforme ai requisiti di gara.
Continuità occupazionale e CCNL di riferimento
Particolarmente rilevante è la clausola che imponeva il mantenimento in organico, senza periodo di prova, di tutti gli addetti già presenti nell’appalto, con un numero di ore non inferiore a quello svolto in precedenza.
Per il Collegio, tale previsione confermava la pertinenza del CCNL Multiservizi al servizio oggetto di affidamento.
Se l’operatore decide di applicare un CCNL diverso, deve dimostrare puntualmente che quest’ultimo permette comunque di rispettare integralmente gli obblighi di riassorbimento, le equivalenze retributive e le garanzie normative e previdenziali.
Nel caso di specie, questa dimostrazione non era stata fornita.