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Unico centro decisionale: il Consiglio di Stato conferma la legittimità dell’esclusione

La sentenza n. 8413/2025 ribadisce i criteri per accertare la non autonomia delle offerte e i limiti alla partecipazione disgiunta di consorzio stabile e consorziata

di Redazione tecnica - 26/11/2025

Come dovrebbe muoversi una stazione appaltante quando due operatori presentano offerte che non sembrano del tutto autonome? Quali elementi possono rivelare l’esistenza di un unico centro decisionale? E fino a che punto la partecipazione separata di un consorzio stabile e di una consorziata può considerarsi compatibile con le regole di concorrenza?

Se delineare i confini dell’accertamento può essere difficile, la sentenza del Consiglio di Stato del 30 ottobre 2025, n. 8413, offre indicazioni utili al riguardo, ribadendo la legittimità dell’esclusione di due operatori economici da una procedura di gara quando emergano indizi concreti di unicità del centro decisionale.

Unico centro decisionale: il Consiglio di Stato sull'esclusione dell'OE

Il caso esaminato riguardava una procedura per l’affidamento di lavori in cui erano stati invitati, tra gli altri, un consorzio stabile e una delle imprese ad esso collegate. Durante le verifiche preliminari era emerso che la stessa persona ricopriva il ruolo di amministratore dell’impresa e, contemporaneamente, quello di presidente dell’organo di vertice del consorzio.

Questo elemento aveva indotto la stazione appaltante ad approfondire il tema dell’autonomia decisionale delle offerte, attivando il contraddittorio e chiedendo chiarimenti ai partecipanti. Nonostante le deduzioni fornite, l’amministrazione aveva ritenuto che gli elementi raccolti fossero sufficienti per disporre l’esclusione di entrambi, valutando che le due offerte non potessero considerarsi indipendenti.

La decisione era stata confermata dal giudice amministrativo di primo grado e successivamente impugnata davanti al Consiglio di Stato, che è stato chiamato a valutare se la comunanza dell’organo apicale potesse costituire un indizio sufficiente per integrare la causa di esclusione prevista dall’art. 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023.

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