Quadro normativo di riferimento
L’esclusione per unicità del centro decisionale trova fondamento nell’art. 95, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 36/2023, norma che riprende in modo sostanzialmente lineare quanto già previsto nel precedente impianto normativo.
Essa impone l’esclusione degli operatori economici che si trovano “in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporta che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale”.
Il legislatore, quindi, non circoscrive l’ambito applicativo alle sole ipotesi di controllo societario formale previste dall’art. 2359 c.c., ma estende la valutazione a qualsiasi relazione, anche priva di un radicamento giuridico strutturato, che possa incidere sull’autonomia decisionale.
Il cuore della norma ruota attorno a due aspetti che vale la pena evidenziare:
- il primo è quello della “relazione anche di fatto”, che amplia il perimetro dell’accertamento consentendo alla stazione appaltante di valorizzare un intreccio organizzativo, gestionale o personale, purché sufficientemente significativo da far presumere una possibile regia comune;
- il secondo riguarda la funzione preventiva della causa di esclusione: l’amministrazione non è chiamata a dimostrare un coordinamento concreto o un condizionamento effettivo degli esiti della gara, ma deve valutare la presenza di un rischio ragionevole che le offerte non siano state elaborate in modo indipendente.
In questa prospettiva, la giurisprudenza ha attribuito particolare rilievo agli indizi presuntivi, soprattutto quando riguardano l’assetto degli organi di amministrazione. La condivisione di una figura apicale tra due operatori costituisce infatti uno degli indicatori più significativi, perché influisce direttamente sul processo decisionale interno, indipendentemente da chi abbia firmato materialmente l’offerta.