La decisione del Consiglio di Stato
Alla luce di questo quadro, il Consiglio di Stato ha confermato che la stazione appaltante non è tenuta a svolgere un’indagine invasiva sul contenuto delle offerte, ma deve verificare se, sulla base di elementi concreti, esista un plausibile rischio di mancanza di indipendenza.
Quando questo rischio emerge in modo chiaro, l’esclusione diventa necessaria per garantire trasparenza e parità di trattamento.
Partendo da questa impostazione, la sentenza ha riconosciuto che la presenza della stessa figura apicale in entrambi gli operatori costituisce un indizio grave e sufficiente per individuare l’unicità del centro decisionale. Secondo il Collegio, si tratta di un elemento che, per consistenza e rilievo, consente di presumere l’esistenza di una relazione di fatto tale da compromettere l’autonomia delle offerte, senza necessità di dimostrare un coordinamento concreto nella loro predisposizione o un effettivo pregiudizio alla concorrenza.
Il giudice ha ribadito che la ratio dell’art. 95, comma 1, lettera d), risiede proprio nella tutela anticipata della concorrenza: non è richiesto accertare il danno, ma prevenire il rischio.