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Costi della manodopera: il TAR interviene sugli obblighi dichiarativi

Il TAR conferma la legittimità dell’esclusione per mancata indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza nell’offerta economica: l’art. 108, comma 9 del Codice ha natura imperativa

di Redazione tecnica - 21/07/2025

La decisione del TAR: obbligo dichiarativo, natura imperativa e limiti al soccorso istruttorio

Il TAR ha articolato la decisione su tre direttrici fondamentali:

  • l’obbligo inderogabile di indicazione dei costi della manodopera;
  • l’irrilevanza della commistione tra le buste ai fini della legittimità dell’esclusione;
  • l’inapplicabilità del soccorso istruttorio.

Obbligo dichiarativo a pena di esclusione

Secondo il Collegio, l’art. 108, comma 9 del nuovo Codice impone un obbligo chiaro e inderogabile: l’operatore economico deve indicare i propri costi per la sicurezza aziendale e la manodopera direttamente nell’offerta economica, pena l’esclusione.

L’omissione, in quanto riferita a una voce che incide sulle condizioni di esecuzione dell’appalto e sulla tutela del lavoro, non è sanabile. Questo obbligo ha valore imperativo e si impone anche in assenza di espresse previsioni nella lex specialis, secondo il principio civilistico di eterointegrazione (art. 1339 c.c.).

La commistione tra offerta tecnica e offerta economica

La ricorrente aveva fondato parte della propria difesa sull’illegittimità della lex specialis, che imponeva l’inserimento del modulo economico all’interno della busta amministrativa. A parere della società, ciò avrebbe integrato una violazione del principio di separazione, che vieta la commistione tra le buste per evitare interferenze nella valutazione.

Il TAR, pur riconoscendo la rilevanza del principio in gara con offerta economicamente più vantaggiosa, sottolinea che nel caso di specie – trattandosi di una procedura al prezzo più basso – l’elemento economico non era soggetto a valutazione discrezionale. Inoltre, la giurisprudenzaha chiarito che la separazione tra le buste non deve essere intesa in modo assoluto: il divieto opera solo ove l’interferenza possa concretamente pregiudicare l’imparzialità della valutazione.

In ogni caso, il TAR evidenzia che la società avrebbe dovuto impugnare subito la previsione del Capitolato o conformarsi comunque alla disposizione normativa. Non è sufficiente la semplice richiesta di chiarimenti rimasta inevasa per giustificare un comportamento omissivo.

Soccorso istruttorio non attivabile

Anche sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, il TAR è stato netto: la mancanza dell’indicazione dei costi della manodopera e sicurezza non può essere sanata. La previsione dell’art. 108, comma 9 è chiara e l’omissione di un elemento essenziale non rientra tra le irregolarità sanabili.

Fa eccezione – precisa il Collegio richiamando ANAC (parere n. 50/2025) – solo l’ipotesi in cui la modulistica sia carente o la lex specialis generi un dubbio oggettivo: condizioni che non ricorrono nel caso in esame, poiché il modello F prevedeva espressamente la dichiarazione.

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