Conclusioni operative
Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità del provvedimento di esclusione dell’OE sulla base di questi presupposti:
- i costi della manodopera e della sicurezza devono essere sempre indicati nell’offerta economica, anche se la lex specialis tace o è strutturata in modo incoerente;
- l’art. 108, comma 9 è norma imperativa, applicabile anche in contrasto con la legge di gara;
- l’omissione di una dichiarazione richiesta a pena di esclusione non è sanabile nemmeno con il soccorso istruttorio;
- la modulistica predisposta dalla stazione appaltante non ha valore normativo: l’operatore è comunque tenuto a rispettare le previsioni di legge.