Criteri premiali e parità di genere: il MIT chiarisce l’ambito applicativo del Codice dei contratti

Anche gli appalti di forniture possono prevedere criteri premianti per la parità di genere? Il parere n. 3636/2025 del MIT chiarisce la portata dell’art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 28/06/2025

Qual è l’ambito di applicazione dei criteri premiali per la parità di genere previsti dal Codice dei contratti? Si applicano anche agli appalti di forniture semplici oppure solo a lavori, servizi e forniture con posa in opera? Le stazioni appaltanti sono sempre tenute a prevederli? E cosa accade se si utilizza il criterio del minor prezzo?

Criteri premiali e parità di genere: interviene il MIT

Domande tutt’altro che teoriche, che trovano risposta nel parere n. 3636 del 23 giugno 2025 del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al centro dell’attenzione c’è l’art. 108, comma 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) – modificato prima dalla Legge n. 87/2023 e successivamente dal D.Lgs. n. 209/2024 – che disciplina i criteri premiali volti a favorire la parità di genere.

Il quesito posto al MIT riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dei criteri premiali volti a favorire la parità di genere, chiedendo se essi valgano anche per gli appalti di forniture semplici oppure solo per lavori, servizi e forniture con posa in opera, come sembrerebbe emergere da altre disposizioni del Codice.

Nel dettaglio, viene posto il seguente quesito:

“Le disposizioni di cui all'art. 108 comma 7 del D.Lgs. 36/2023, criteri premiali volti a favorire la parità di genere, si applicano anche agli appalti di forniture oppure, come previsto all'art. 57 comma 2 bis e all'allegato II 3 tali criteri si applicano agli appalti di servizi, forniture con posa in opera e lavori”.

Il MIT chiarisce che l’art. 108, comma 7, contiene un precetto di carattere generale, che non distingue tra tipologie di appalto. Di conseguenza, i criteri premiali per la parità di genere sono applicabili a tutte le procedure in cui si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), a prescindere dall’oggetto dell’appalto. Restano esclusi solo i casi in cui si ricorre al criterio del minor prezzo.

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