Criteri premiali e parità di genere: il MIT chiarisce l’ambito applicativo del Codice dei contratti

Anche gli appalti di forniture possono prevedere criteri premianti per la parità di genere? Il parere n. 3636/2025 del MIT chiarisce la portata dell’art. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023

di Redazione tecnica - 28/06/2025

Quadro normativo

Di seguito il quadro normativo di riferimento da prendere in considerazione.

Art. 108, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 – Prevede che le stazioni appaltanti attribuiscano un maggior punteggio alle imprese che attestano, anche tramite autocertificazione, il possesso dei requisiti di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità (D.Lgs. n. 198/2006).

Art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 – Riconosce come requisiti premiali:

  • la certificazione della parità di genere;
  • l’adozione di misure volte a favorire l’equilibrio di genere;
  • l’attuazione di politiche di conciliazione vita-lavoro.

Art. 57, comma 2-bis, D.Lgs. n. 36/2023 – Stabilisce che i criteri premiali si applicano agli appalti riservati relativi a servizi, forniture con posa in opera e lavori. Ma il contesto è specifico e non limita l’ambito generale dell’art. 108.

Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 – Consente alle stazioni appaltanti di introdurre criteri premiali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Anche qui, i riferimenti oggettivi non sono vincolanti in senso restrittivo.

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