Distanze tra fabbricati: la Cassazione sugli interventi di demolizione e ricostruzione

La Suprema Corte ricorda che, in caso di modifiche planivolumetriche, vanno valutate alla luce dello ius superveniens le condizioni in cui un edificio ricostruito possa godere delle distanze preesistenti

di Redazione tecnica - 11/05/2025

Ristrutturazione, demolizione e ricostruzione: le principali tappe evolutive

Sono numerose le norme che hanno apportato modifiche al Testo Unico Edilizia, ampliando il concetto di ristrutturazione agli interventi di demolizione e ricostruzione.

D.L. n. 69/2013

Ha modificato l’art. 3 del T.U. Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), ricomprendendo nella ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, anche senza il rispetto della sagoma originaria. Questo ha aperto alla possibilità di ricostruire edifici con forme diverse, purché non si alterasse il volume esistente

D.L. n. 32/2019, convertito nella Legge n. 55/2019

Ha introdotto il comma 1-ter all’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001, stabilendo che in ogni caso di demolizione e ricostruzione, l’intervento è consentito nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, a condizione che:

  • l’edificio ricostruito coincida con area di sedime e volume dell’edificio demolito;
  • venga rispettata l’altezza massima dell’edificio originario.

​Legge n. 120/2020 (D.L. Semplificazioni)

Ha ulteriormente ampliato la nozione di “ristrutturazione edilizia”, includendo anche gli interventi con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche.
Il nuovo testo dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 380/2001 consente, oggi, di realizzare demolizioni e ricostruzioni anche con incrementi volumetrici (nei limiti della normativa vigente o degli strumenti urbanistici) e con variazioni significative dell’aspetto dell’edificio, pur mantenendo la qualifica di ristrutturazione edilizia.

 

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