DVR e requisiti tecnico-professionali negli appalti pubblici: interviene il TAR

DVR privo di firma valida: il TAR chiarisce quando l’esclusione è legittima. Requisiti tecnico-professionali, principio di tassatività e soccorso istruttorio nei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 16/06/2025

Qual è il valore formale che deve avere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) negli appalti pubblici? In che misura la mancanza di una firma idonea può compromettere la partecipazione alla gara? Come si coordina tutto questo con il principio di tassatività delle cause di esclusione?

DVR e requisiti tecnico-professionali negli appalti pubblici: la sentenza del TAR Toscana

Ha risposto a queste domande il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 827 del 7 maggio 2025, tratta la gestione dei delicati controlli sui requisiti di partecipazione e di idoneità tecnico-professionale, con alcune chiare e preziose indicazioni per tutti gli operatori tecnici.

Nel caso esaminato dal TAR, l’impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria della gara era stata invitata a produrre la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, tra cui il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro o TUSL).

Ricordiamo che ai sensi del citato art. 28, è previsto che il DVR:

  • sia redatto in forma che consenta la data certa o attestata;
  • sia sottoscritto dal datore di lavoro e, ai soli fini della prova della data, dagli altri soggetti previsti (RSPP, RLS o medico competente).

Non si tratta di un adempimento meramente formale, ma di un elemento sostanziale, rilevante anche ai fini della qualificazione dell’impresa.

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