DVR come requisito sostanziale
Il TAR ha preliminarmente confermato che l’assenza di un DVR validamente sottoscritto equivale alla mancanza di un requisito sostanziale di partecipazione. In simili circostanze, non opera il principio di tassatività delle cause di esclusione, che riguarda le sole irregolarità formali della documentazione (art. 10, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, c.d. Codice dei contratti).
I requisiti tecnico-professionali, invece, costituiscono presupposti sostanziali previsti dall’art. 10, comma 3, del Codice dei contratti, la cui mancanza legittima l’esclusione.
Il Collegio ha ribadito che l’apposizione di immagini di firme, prive di certificazione o di firma digitale qualificata, non conferisce validità giuridica al DVR. E nemmeno l’invio tramite PEC può supplire a questa mancanza, poiché la PEC attesta solo l’identità del mittente, non la paternità e la data certa del documento allegato.