Conclusioni
In definitiva, la sentenza del TAR Toscana ci ricorda che:
- il DVR deve rispettare integralmente i requisiti di legge, in termini di forma e sottoscrizione;
- la mancanza di tali requisiti rappresenta una causa di esclusione per carenza sostanziale, non sanabile;
- il principio di tassatività delle cause di esclusione non si applica ai requisiti tecnico-professionali;
- la motivazione del provvedimento può essere legittimamente precisata in corso di procedimento, senza che ciò configuri una motivazione postuma illegittima.
In sintesi: la certezza documentale rimane un presidio imprescindibile per la legalità e la trasparenza nelle procedure di gara. Un terreno su cui — come questa sentenza conferma — non sono ammesse scorciatoie.