La posizione dell’Agenzia delle Entrate: omissione come causa di decadenza
L’Amministrazione finanziaria, di contro, ha sempre sostenuto che il rispetto dell’obbligo comunicativo è parte integrante del procedimento agevolativo. A suo avviso, il mancato invio impedirebbe la verifica dell’intervento e, quindi, la corretta fruizione del beneficio. Di qui la legittimità della cartella di pagamento in presenza di comunicazione assente o tardiva.
La decisione della Corte: l’ecobonus resta, salvo espressa previsione contraria
La Cassazione accoglie i motivi di ricorso, ribadendo un principio ormai consolidato: l’omessa o tardiva trasmissione dei dati all’ENEA non comporta la decadenza dall’ecobonus in assenza di una norma che lo preveda in modo espresso.
La funzione dell’adempimento è esclusivamente informativa e statistica, come indicato dallo stesso D.M. 19 febbraio 2007. L’ENEA non svolge alcuna funzione autorizzativa né certificativa sull’intervento edilizio o impiantistico: riceve i dati, li elabora e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per finalità di monitoraggio.
La Corte esclude che si possa introdurre una decadenza per via interpretativa, in mancanza di un fondamento legislativo chiaro. Un simile approccio violerebbe il principio di legalità in materia tributaria, secondo cui le cause di decadenza devono essere previste espressamente e non possono derivare da analogia o prassi amministrative.