L’annullamento degli atti e i vizi procedurali
Il TAR, in primo grado, aveva accolto il ricorso del concorrente, ritenendo che la stazione appaltante non avesse dimostrato in concreto l’incidenza del ribasso sull’equo compenso.
In appello, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione, rilevando che:
- le voci dichiarate come “ribassabili” si erano in realtà riespanse nel giustificativo, annacquando la quota dei compensi professionali;
- il giudice di primo grado aveva sottovalutato l’effetto concreto del ribasso, limitandosi a un’analisi formale.
A ciò si aggiungeva un vizio procedurale: la verifica di anomalia, secondo quanto previsto dal disciplinare e dall’art. 110 del Codice, spettava al RUP e non alla commissione. Inoltre, era stata avviata prima ancora dell’assegnazione dei punteggi e coinvolgeva più operatori, in violazione del principio per cui tale verifica va svolta solo sulla prima offerta sospetta di anomalia.
Risultato: annullamento degli atti di gara e obbligo di ripetere i segmenti viziati del procedimento.