Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA
Non può essere rimessa al sindacato giurisdizionale una decisione dell'Amministrazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità
Come incidono errori nel calcolo del punteggio economico sull’esito di una gara pubblica? E quali sono i limiti alla discrezionalità della stazione appaltante nell’ammettere operatori economici con precedenti risoluzioni contrattuali?
La recente sentenza del TAR Campania del 6 giugno 2025, n. 4315, offre risposte rilevanti a questi interrogativi, affrontando due interessanti profili nell'ambito degli appalti pubblici:
- l’effetto distorsivo derivante dall’errata applicazione delle formule di valutazione economica delle offerte;
- i limiti al sindacato giurisdizionale sulla valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali, alla luce della disciplina del d.lgs. n. 36/2023.
Errori di calcolo e valutazione requisiti operatore: il TAR sulla discrezionalità della stazione appaltante
Nel caso in esame, un Consorzio stabile ha contestato l’aggiudicazione di una gara, evidenziando un errore di calcolo che ha inciso sul posizionamento in graduatoria. Secondo la ricorrente, la commissione di gara ha applicato in maniera erronea la formula matematica indicata nel disciplinare, confondendo il concetto di “offerta più bassa” (intesa come maggiore ribasso) con quello di “ribasso più basso”, finendo per attribuire il punteggio massimo non all’offerta economicamente più vantaggiosa, bensì a quella meno competitiva.
Il TAR ha condiviso integralmente tale censura, rilevando come “Con l’espressione ‘offerta più bassa’ non può che intendersi l’offerta al massimo ribasso, ossia quella che, in termini percentuali o assoluti, esprime l’importo di valore aritmetico inferiore rispetto a tutte le altre offerte”. Pertanto, il criterio applicato si è rivelato illogico e contrario alla lex specialis, con effetti distorsivi del confronto tra concorrenti.
Significativamente, lo stesso committente ha riconosciuto l’errore, ordinando alla SA il ricalcolo dei punteggi economici. Il nuovo calcolo ha determinato l’aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio ricorrente, certificando il superamento della prova di resistenza, senza necessità di annullamento dell’intera procedura.
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