Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA

Non può essere rimessa al sindacato giurisdizionale una decisione dell'Amministrazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità

di Redazione tecnica - 20/06/2025

Le cause di esclusione negli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti pubblici

Gli articoli 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023 distinguono in modo netto tra cause di esclusione automatica (art. 94) e cause di esclusione non automatica (art. 95), introducendo un sistema che rafforza il principio di proporzionalità e consente un’adeguata valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico.

In particolare tra le cause di esclusione non automatica rientrano i gravi illeciti professionali, legittimando ma non imponendo l’esclusione, che viene rimessa alla valutazione della stazione appaltante.

Come da consilidata giurisprudenza, “nelle gare pubbliche il giudizio su gravi illeciti professionali è espressione di ampia discrezionalità da parte dell'Amministrazione, cui il legislatore ha voluto riconoscere un ampio margine di apprezzamento circa la sussistenza del requisito dell'affidabilità dell'appaltatore. Ne consegue che il sindacato che il giudice amministrativo è chiamato a compiere sulle motivazioni di tale apprezzamento deve essere mantenuto sul piano della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto compiuta”.

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