Errato calcolo punteggio e gravi illeciti professionali: il TAR sulle valutazioni della SA
Non può essere rimessa al sindacato giurisdizionale una decisione dell'Amministrazione, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità
Cause di esclusione non automatica: i gravi illeciti professionali
La società controinteressata ha, dal canto suo, proposto ricorso incidentale, lamentando l’illegittima ammissione alla gara del Consorzio per presunti gravi illeciti professionali, consistenti in quattro risoluzioni contrattuali dichiarate negli ultimi tre anni, oltre ad ulteriori precedenti.
Il Collegio ha tuttavia ritenuto infondata tale eccezione. La stazione appaltante era perfettamente a conoscenza dei precedenti contrattuali e delle misure di self-cleaning adottate dal Consorzio, e ha ritenuto, con un’ampia discrezionalità valutativa, che non sussistessero cause ostative alla partecipazione.
In linea con l’art. 95 del d.lgs. n. 36/2023, il TAR ha ribadito che “La valutazione sulla nozione di grave illecito professionale è interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante”.
Spetta quindi all’Amministrazione effettuare un giudizio di affidabilità, e il giudice amministrativo non può sostituirsi a tale giudizio se non nei limiti della manifesta irragionevolezza o pretestuosità.
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