Errori materiali ed equivalenza dell'offerta tecnica: il TAR sul soccorso istruttorio
I principi di fiducia e di risultato che ammantano la disciplina dei contratti pubblici devono rappresentare i criteri guida nell'operato della stazione appaltante
La correzione di un mero errore materiale, anche quando riguardi la titolarità dell’aggiudicazione, è ammissibile oppure determina l’annullamento in autotutela della gara? In che termini l’offerta tecnica si può considerare equivalente, senza pregiudicare la conformità dei prodotti e la sua congruità?
Rinuncia all’offerta per errore materiale: è legittima la rettifica dell’aggiudicazione?
Sono diversi gli interrogativi a cui il TAR Sicilia ha risposto con la sentenza del 29 maggio 2025, n. 1720, confermando la piena legittimità dell’operato della SA su tutti i fronti. La vicenda si inserisce nell’ambito di una gara aperta suddivisa i lotti per la fornitura triennale di dispositivi medici con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso.
Durante la fase di apertura delle offerte economiche, la società ricorrente si era collocata al secondo posto, preceduta dalla controinteressata. Quest’ultima aveva comunicato alla stazione appaltante la rinuncia alla propria offerta per diversi lotti, compreso quello oggetto di contenzioso.
Pochi giorni dopo, però, l’operatore economico rettificava la comunicazione, sostenendo che la scelta di rinunciare a quel lotto fosse frutto di errore materiale. La commissione di gara, presa visione della rettifica e in assenza di esclusioni, confermava la graduatoria originaria e quindi l'aggiudicazione alla controinteressata, salvo che, per mero errore, l’aggiudicazione veniva inizialmente assegnata alla società seconda classificata. L’Amministrazione, accortasi della svista, ha quindi rettificato l’aggiudicazione, assegnando correttamente il lotto alla prima classificata.
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