Errori materiali ed equivalenza dell'offerta tecnica: il TAR sul soccorso istruttorio
I principi di fiducia e di risultato che ammantano la disciplina dei contratti pubblici devono rappresentare i criteri guida nell'operato della stazione appaltante
Soccorso istruttorio e chiarimenti sull'offerta tecnica
La società ricorrente aveva anche sollevato questioni sulla documentazione tecnica presentata dall’aggiudicataria, in particolare sul codice identificativo del prodotto offerto, sostenendo la non conformità tra codice dichiarato e certificazione CE. Tuttavia, la stazione appaltante, dopo richiesta di chiarimenti, ha confermato la congruità tecnica dell’offerta, non ravvisando modifiche sostanziali rispetto ai documenti originari.
Richiamando i principi di favor partecipationis, fiducia e risultato, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di tener conto della rettifica, senza escludere l’operatore né avviare un nuovo subprocedimento, trattandosi di rettifica e non di riesame.
In particolare, l’art. 101, co. 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici consente chiarimenti senza modificare il contenuto delle offerte tecniche o economiche. In questo caso, l’aggiornamento documentale si è limitato a una regolarizzazione ammessa dal potere di soccorso istruttorio.
Non solo: la diversa classificazione dei dispositivi non precludeva il riconoscimento dell’equivalenza tecnica, laddove i prodotti soddisfino le prestazioni richieste dal bando.
Conclusioni: corretto l’operato della PA
In conclusione il ricorso è stato respinto, con conferma dell’aggiudicazione all’impresa originariamente aggiudicataria in quanto:
- la rettifica per errore materiale non è autotutela discrezionale, ma atto dovuto e vincolato;
- l’Amministrazione può legittimamente correggere errori ostativi, senza che ciò violi la par condicio;
- il potere di chiarimento non può essere confuso con modifiche sostanziali dell’offerta;
- due prodotti che mantengono le stesse funzioni e prestazioni possono essere considerati equivalenti e quindi valutabili.
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