Errori materiali ed equivalenza dell'offerta tecnica: il TAR sul soccorso istruttorio

I principi di fiducia e di risultato che ammantano la disciplina dei contratti pubblici devono rappresentare i criteri guida nell'operato della stazione appaltante

di Redazione tecnica - 23/06/2025

Errori materiali: quando si possono correggere?

Secondo i giudici siciliani, la comunicazione di rinuncia della controinteressata, per quanto formalmente efficace, non produceva effetti irreversibili, trattandosi di un errore ostativo, ossia una manifestazione di volontà divergente da quella realmente voluta.

A confermare la buona fede e l’assenza di un vero ripensamento, secondo il TAR, vi erano:

  • l'inclusione nella rinuncia di numerosi lotti (non solo quello oggetto di contenzioso);
  • la tempestività della rettifica, intervenuta appena quattro giorni dopo.

Sul punto, il Collegio ha ritenuto legittima la scelta dell’Amministrazione di tener conto della rettifica, senza escludere l’operatore né avviare un nuovo subprocedimento, trattandosi di rettifica e non di riesame.

La rettifica dell’atto di aggiudicazione non costituisce un atto di autotutela, né un provvedimento discrezionale, bensì un atto vincolato volto a correggere un errore materiale evidente, e pertanto non soggetto agli obblighi procedimentali previsti dagli artt. 7, 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990. Trattandosi di un mero ricalcolo o correzione meccanica, non era necessario procedere con la comunicazione di avvio del procedimento.

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