Esclusione per mancata conferma offerta: il principio di autoresponsabilità negli appalti pubblici
Il principio di risultato non può prevalere sul rispetto, da parte dell'OE, delle regole tecniche imposte dalla lex specialis, quando non si tratta di documentazione amministrativa
Quali sono le conseguenze per un operatore economico che carica correttamente l’offerta economica in una procedura telematica, ma omette di cliccare sul bottone di conferma previsto dalla piattaforma? La ricezione della PEC di avvenuto caricamento vale come invio definitivo dell’offerta? È quindi legittima l’esclusione dalla gara per un errore meramente procedurale, se non vi è dubbio sull’identità dell’offerente e sulla paternità dell’offerta? E ancora: il principio del risultato e il favor partecipationis possono giustificare una lettura più flessibile delle regole tecniche della piattaforma oppure no?
Errore nel caricamento offerta: quali chances di riammissione per l'operatore?
A questi interrogativi ha fornito una risposta netta il TAR Umbria con la sentenza del 9 maggio 2025, n. 487 nel contenzioso proposto da un OE escluso da una procedura aperta in quanto, pur avendo caricato l’offerta economica, non ha completato correttamente l’iter telematico di trasmissione previsto dalla lex specialis.
La procedura, articolata in 23 lotti e indetta ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 36/2023, prevedeva, nella lex specialis e nel disciplinare tecnico, l’obbligo di cliccare il pulsante “conferma offerta” quale passaggio finale e necessario per la valida trasmissione dell’offerta economica. La ricorrente, pur avendo caricato regolarmente la documentazione e ricevuto conferma via PEC, aveva omesso questo adempimento finale.
La Commissione, in sede di apertura delle offerte economiche, ha rilevato l’assenza dell’offerta e disposto quindi l’esclusione dell’operatore.
Da qui il ricorso, basato su due motivi principali:
- l’irragionevolezza della previsione di un adempimento ulteriore, ritenuto ridondante, rispetto al caricamento della documentazione già effettuato con esito positivo.
- la violazione del principio del favor partecipationis e del principio del risultato, ritenendo eccessivamente formalistica e sproporzionata la conseguenza espulsiva.
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