Esclusione per mancata conferma offerta: il principio di autoresponsabilità negli appalti pubblici
Il principio di risultato non può prevalere sul rispetto, da parte dell'OE, delle regole tecniche imposte dalla lex specialis, quando non si tratta di documentazione amministrativa
Conclusioni
Il ricorso è stato quindi respinto confermando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la partecipazione alle gare telematiche impone il rispetto rigoroso delle modalità operative previste dalla piattaforma utilizzata, anche quando queste comportano formalità aggiuntive.
In assenza di malfunzionamenti tecnici documentati, ogni errore procedurale ricade sull’operatore economico, a tutela della parità di trattamento e dell’affidabilità del sistema.
Il principio di risultato e la massima partecipazione non possono essere invocati in modo astratto per superare inadempienze procedurali, soprattutto laddove le regole di gara appaiano chiare e accessibili, gravando sull’OE la responsabilità di attenersi a quanto previsto dal disciplinare.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO