Falsi certificati di esecuzione lavori: legittima la sanzione ANAC
L’OE deve sopportare le conseguenze che derivano dalla presentazione di documenti falsi, a meno che non dimostri che al momento della loro produzione, altri ne avessero disponibilità e potessero alterarli
Sono legittime la decadenza dall’attestazione SOA e le sanzioni attribuite da ANAC per la produzione di false certificazioni CEL, laddove venga riconosciuta la colpa grave dell’impresa.
Falsi CEL e attestazione SOA: le conseguenze della decadenza
A stabilirlo è la sentenza del TAR Lazio del 18 giugno 2025, n. 11973, con cui è stato respinto il ricorso di un’impresa colpita, dalla decadenza dell’attestazione SOA rilasciata sulla base di un certificato di esecuzione lavori (CEL) risultato contraffatto, e per il quale l’Autorità Anticorruzione ha irrogato anche una sanzione interdittiva di 24 giorni, una pecuniaria e disposto l’annotazione nel Casellario informatico.
La vicenda trae origine da una segnalazione della SOA che, su richiesta dell’ANAC, aveva trasmesso il fascicolo relativo a un’attestazione rilasciata all’impresa, contenente anche un CEL relativo a lavori in subappalto su tre fabbricati residenziali.
Interpellato dall’Autorità, il direttore dei lavori ha formalmente disconosciuto la propria firma, parlando espressamente di un “copia e incolla” non autorizzato e riferendo di pressioni ricevute da un soggetto presentatosi come collaboratore della SOA stessa. L’impresa, in sua difesa, ha sostenuto l’autenticità del documento, richiamando una dichiarazione a firma dello stesso professionista, inviata nel 2021 via raccomandata, che confermava il CEL.
Il provvedimento ANAC
Nonostante le osservazioni dell’impresa, l’ANAC aveva infatti ritenuto accertato l’utilizzo di documentazione non autentica, rilevando che:
- l’impresa non ha adottato misure organizzative minime di verifica sulla veridicità del CEL;
- non ha sporto querela né avviato alcuna iniziativa a propria tutela dopo il disconoscimento del documento;
- il comportamento integra almeno colpa grave, ai sensi dell’art. 84, co. 4-bis, d.lgs. 50/2016.
Il ricorso dell'impresa
Nel ricorso, l’impresa ha dedotto che:
- l’ANAC avrebbe fondato il provvedimento su una “ritrattazione postuma” del direttore dei lavori, senza accertamento penale del falso;
- il documento era stato confermato con dichiarazione firmata nel 2021;
- la documentazione a corredo (contratto, fatture, fotografie, titoli edilizi) dimostrava l’effettiva esecuzione dei lavori;
- i lavori certificati non erano nemmeno decisivi ai fini della categoria SOA richiesta;
- il provvedimento era tardivo, essendo decorso il termine di 90 giorni.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO