Falsi certificati di esecuzione lavori: legittima la sanzione ANAC
L’OE deve sopportare le conseguenze che derivano dalla presentazione di documenti falsi, a meno che non dimostri che al momento della loro produzione, altri ne avessero disponibilità e potessero alterarli
La sentenza del TAR: il principio di autoresponsabilità e le gravi colpe dell'OE
Nel valutare la questione, il TAR ha evidenziato che il disconoscimento formale del CEL, reso a mezzo PEC, fosse attendibile che non vi fosse alcuna prova di effettiva diligenza da parte dell’impresa nella verifica del documento.
L’impresa ha presentato il CEL di propria iniziativa e la SOA non ha dimostrato l’adozione di procedure interne di controllo idonee a evitare l’uso di atti non veritieri.
Sulla base di questi presupposti, il TAR ha riconosciuto all’impresa violazione del principio di autoresponsabilità, che impone all’OE di garantire la veridicità della documentazione prodotta. La mancata individuazione dell’autore materiale della falsificazione non impedisce l’imputazione dell’illecito, perché il documento è stato utilizzato consapevolmente e senza verifiche.
In altri termini, spiega il tribunale, l’operatore economico non può non sopportare le conseguenze ‒ anche sanzionatorie ‒ che derivano dalla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, a meno che non dimostri che al momento della produzione del documento altri, estraneo alla sua sfera di controllo, ne avesse la disponibilità e potesse alterarne il contenuto.
In base a questo assetto, il ricorso è stato respinto, confermando che la sanzione ANAC è stata proporzionata e fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, riconoscendo, se non altro, una completa inerzia dell’impresa nell’implementazione delle cautele «costituenti lo standard minimo di diligenza richiesto ad un operatore economico che intende accedere alla qualificazione».
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