Un’amministrazione non può affidare direttamente a un operatore storico la gestione di un evento, nemmeno se si tratta del Festival di Sanremo. L’utilizzo continuativo del marchio non legittima infatti la PA a un ricorrere a una procedura di evidenza pubblica, anche nel caso di un affidamento così particolare.
Il Consiglio di Stato fa scendere il sipario sull’affidamento, praticamente in automatico, avvenuto sinora dei diritti televisivi del Festival alla RAI, come conferma la sentenza del 27 giugno 2025 n. 5602, destinata a fare sicuramente scalpore.
Affidamento diretto alla RAI: il Consiglio di Stato sul Festival di Sanremo
La questione è nata a marzo 2023 quando un OE del settore ha manifestato al Comune di Sanremo il proprio interesse ad acquisire i diritti di sfruttamento economico e commerciale del marchio “Festival della Canzone Italiana” e a organizzare la manifestazione a partire dalla 74ª edizione. Il Comune di Sanremo ha invece proceduto all’affidamento diretto alla RAI, stipulando una convenzione per le edizioni 2024 e 2025, senza procedura comparativa. Da qui il ricorso, che ha sollevato numerosi profili di illegittimità, tra cui la violazione dei principi di evidenza pubblica.
Nel corso del giudizio, il Comune di Sanremo:
- ha sostenuto che il Festival rientrasse tra le “espressioni di identità culturale collettiva”, richiamando la Convenzione UNESCO del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha escluso la sussistenza dei presupposti per ascrivere il Festival a questa categoria, evidenziando che si tratta di un evento musicale singolare, non riconosciuto dall’UNESCO né dotato dei requisiti comunitari e rituali previsti dalla Convenzione;
- ha sostenuto che il rapporto instaurato con la RAI sarebbe qualificabile come una cooperazione atipica, non riconducibile ai contratti attivi codificati. In tale prospettiva, l’affidamento non richiederebbe alcuna procedura competitiva, trattandosi di una scelta organizzativa discrezionale e coerente con la funzione culturale dell’evento.
- ha richiamato l’art. 56, lett. f), D.Lgs. 36/2023, che esclude dalla disciplina del Codice gli appalti relativi alla produzione di programmi televisivi. Secondo questa impostazione, l’oggetto dell’affidamento coinciderebbe con un “programma”, e dunque rientrerebbe tra i contratti esclusi.