Il marchio del Festival è del Comune: titolarità pubblica ed evento autonomo
Con una motivazione articolata, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la parziale fondatezza delle censure sollevate dalla società ricorrente.
Preliminarmente Palazzo Spada ha chiarito che il Festival di Sanremo, quale manifestazione canora ben individuata, costituisce un evento del quale è titolare il Comune di Sanremo, in quanto possessore del relativo marchio registrato. Tale marchio ha una sua autonoma identità giuridica e funzionale, indipendente dal format televisivo con cui nel tempo è stato veicolato, anche laddove quest’ultimo sia stato ideato da soggetti diversi, eventualmente titolari di distinti diritti d’autore.
Ne consegue che l’oggetto della concessione non è il programma televisivo, ma l’uso esclusivo del marchio e l’organizzazione della manifestazione: due elementi che richiedono un affidamento conforme ai principi dell’evidenza pubblica.
Il marchio, pur non rientrando in una concessione di servizi in senso tecnico, è un bene immateriale di titolarità pubblica, suscettibile di affidamento solo nel rispetto dei principi di concorrenza, pubblicità e trasparenza.
L’affidamento diretto alla RAI non è stato preceduto da alcuna scelta organizzativa formalizzata e motivata circa l’inscindibilità tra trasmissione e organizzazione dell’evento, ma si è trattato semplicemente di un rinnovo della prassi consolidata, non giustificabile alla luce del nuovo Codice dei contratti;
Anche laddove il contratto sia escluso dall’applicazione del Codice ai sensi dell’art. 56, comma 1, lett. f), resta fermo l’obbligo di rispettare i principi generali di cui all’art. 13, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.