La decisione del Consiglio di Stato
Secondo il Collegio, il marchio “Festival della Canzone Italiana” come contratto attivo, da cui discende un’entrata economica a beneficio del Comune. In quanto tale, esso è sottratto all’applicazione delle norme procedurali del Codice, ma resta pienamente soggetto ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 5.
In particolare, il principio di accesso al mercato impone che l’evidenza pubblica resti la modalità ordinaria di affidamento, salvo specifiche ragioni che nel caso concreto non risultano motivate. Il semplice gradimento per le precedenti edizioni o l’intenzione di affidare alla RAI non costituiscono causa idonea di deroga, né emergono profili di infungibilità.
Anche l’art. 56, comma 1, lett. f), è ritenuto non applicabile, poiché la concessione non riguarda la produzione di programmi, ma l’organizzazione di un evento e lo sfruttamento di un marchio di titolarità pubblica.
L’appello è stato quindi respinto, confermando che nemmeno la gestione di eventi di grande impatto pubblico e simbolico come il Festival di Sanremo è sottratta alle regole del diritto amministrativo e dei contratti pubblici.