Il quadro normativo di riferimento
Nella questione rileva l’applicazione dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 il quale stabilisce che le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, d.Lgs. n. 82/2005). Quest’ultima disposizione individua più modalità alternative e tra loro equipollenti per la validità delle istanze presentate alla P.A.
Accanto alla firma digitale e alla firma autografa accompagnata dal documento di identità, il legislatore ha infatti previsto una terza opzione, di particolare rilievo operativo: la trasmissione dell’istanza dal domicilio digitale dell’istante, iscritto nei pubblici elenchi.
Si tratta di una previsione che non ha carattere residuale, ma che permette di attribuire alla provenienza qualificata del messaggio un valore equivalente alla sottoscrizione formale, quando consente di identificare con certezza il soggetto che manifesta la propria volontà.