Firma digitale e PEC: quando l’esclusione dalla procedura diventa illegittima

Il TAR Lombardia chiarisce quando la domanda inviata via PEC dal domicilio digitale è valida anche senza firma digitale e perché l’esclusione può essere illegittima

di Redazione tecnica - 30/12/2025

Il quadro normativo di riferimento

Nella questione rileva l’applicazione dell’art. 38, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 il quale stabilisce che le istanze inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, d.Lgs. n. 82/2005). Quest’ultima disposizione individua più modalità alternative e tra loro equipollenti per la validità delle istanze presentate alla P.A.

Accanto alla firma digitale e alla firma autografa accompagnata dal documento di identità, il legislatore ha infatti previsto una terza opzione, di particolare rilievo operativo: la trasmissione dell’istanza dal domicilio digitale dell’istante, iscritto nei pubblici elenchi.

Si tratta di una previsione che non ha carattere residuale, ma che permette di attribuire alla provenienza qualificata del messaggio un valore equivalente alla sottoscrizione formale, quando consente di identificare con certezza il soggetto che manifesta la propria volontà.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

I contenuti pubblicati su LavoriPubblici.it sono protetti dalla normativa vigente in materia di diritto d’autore e tutela delle banche dati. È vietata la riproduzione integrale o sostanziale, anche parziale ove effettuata in modo sistematico, nonché mediante strumenti automatizzati, degli articoli, delle banche dati e dei contenuti editoriali della testata su qualsiasi supporto, sito web, piattaforma digitale o mezzo di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione scritta dell'editore.
Sono consentiti esclusivamente brevi estratti, citazioni e richiami ai contenuti pubblicati, purché accompagnati dall’espressa indicazione della fonte e dal relativo link all'articolo originale.