Fusioni societarie: come si applica la cessione di crediti Superbonus?
La nuova risposta del Fisco sull'utilizzo dei crediti residui da parte dell'incorporante nel caso in cui la cessione sia in favore di una terza società coinvolta
Il quadro normativo
Ricorda il Fisco che l'articolo 121, comma 3 prevede che i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Il comma, è strettamente connesso al comma 1 dell'articolo 119 del decreto, secondo il quale «la detrazione si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022».
Le modalità attuative dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1 e dell'utilizzo in compensazione delle quote di credito di imposta sono state definite dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022 nel quale si dispone che:
- l’esercizio dell'opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello da inviare entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella Piattaforma cessione crediti. Per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni;
- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- con specifica risoluzione sono istituiti appositi codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24;
- in alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione, o fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari;
- i cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale
Inoltre si fa presente che il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 332687/2023 del 22 settembre 2023 prevede che:
- i cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito possono chiedere l'annullamento di tale opzione per l'intero importo di una o più rate;
- la richiesta deve essere effettuata tramite la ''Piattaforma cessione crediti'' direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l'apposita funzionalità.
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