Fusioni societarie: come si applica la cessione di crediti Superbonus?

La nuova risposta del Fisco sull'utilizzo dei crediti residui da parte dell'incorporante nel caso in cui la cessione sia in favore di una terza società coinvolta

di Redazione tecnica - 15/05/2025

Il parere del Fisco

L’Agenzia ha chiarito che, in ragione del combinato disposto degli articoli 2504-­bis del codice civile e 172, comma 4 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, la fusione per incorporazione determina una successione a titolo universale dell'incorporante nel complesso delle posizioni giuridiche attive e passive della società incorporata.

Ne deriva che la società risultante dalla fusione o incorporante può utilizzare in compensazione, post fusione, i crediti risultanti nel cassetto fiscale dell'incorporata ove quest'ultima abbia effettuato “la scelta F24” in quanto, il passaggio degli stessi dalla incorporata alla incorporante, non costituisce una nuova cessione dei crediti.

A tal fine l’incorporante potrà limitarsi a compilare il modello F24, inserendo: nel campo “CODICE FISCALE” (c.d. primo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporante che utilizza il credito in compensazione; nel campo “CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” (c.d. secondo codice fiscale), il codice fiscale della società incorporata che ha trasferito il credito d'imposta, unitamente al codice identificativo “62 SOGGETTO DIVERSO DAL FRUITORE DEL CREDITO”.

Nel caso di specie, tenuto conto dell’Accordo quadro, le quote potranno essere utilizzate dal titolare sino al 31 dicembre del 2027. Tenendo conto che l'operazione straordinaria di fusione per incorporazione non configura una ulteriore cessione del credito, l'incorporante può utilizzare i crediti dell'incorporata senza alcuna comunicazione, limitandosi la prima a compilare il modello F24 secondo le indicazioni fornite dai predetti documenti. Tuttavia, quanto precisato vale soltanto nel caso in cui l'incorporante intenda compensare i propri debiti utilizzando i crediti presenti nel cassetto fiscale dell'incorporata.

Diversamente, nel caso in esame, a dover utilizzare in compensazione i crediti di imposta non è l’incorporante ma un soggetto esterno cessionario dei medesimi crediti in base ad un Accordo Quadro stipulato prima della fusione.

Pertanto, si ritiene che:

  • a) l’incorporante dovendo comunicare all'Agenzia delle Entrate di voler cedere i crediti di imposta oggetto dell'agevolazione Superbonus 110% allo stato in capo alla società incorporata attraverso il modello di Comunicazione messo a disposizione sul sito dell'Agenzia, dovrà preventivamente conseguire la titolarità dei predetti crediti. A tal fine, potrà rivolgersi al Settore Gestione tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali della Divisione Servizi dell'Agenzia delle entrate, quale struttura deputata al trasferimento dei crediti di imposta presenti sulla Piattaforma Cessione Crediti;
  • b) in seguito alla cessione del credito di imposta dall’incorporante alla terza società quest'ultima potrà utilizzare in compensazione i predetti crediti, compilando il Modello F24 nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa Superbonus 110% (ovvero il 31 dicembre dell'anno di riferimento dei crediti stessi), facendo riferimento ai codici tributo identificativi indicati dalle Risoluzioni richiamate e alle indicazioni presenti al paragrafo 6.4. del Provvedimento, ed al paragrafo 3.4 e seguenti della Guida alla Piattaforma Cessione Crediti. Non sarà, invece, necessario indicare nel campo “CODICE FISCALE” del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare'' il codice fiscale dell'incorporata unitamente al codice “62”, poiché non è la terza società ad essere succeduta all'incorporata.
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