Le VePa
Relativamente alle VePa in edilizia libera, la disposizione regionale si differenza da quella nazionale perché:
- pone una limitazione all’estensione delle VEPA, che potranno avere una superficie massima di 40 mq;
- prevede delle condizioni che riguarda l’istallazione delle VEPA negli edifici condominiali o plurifamiliari (ridondanti perché già previste dal Codice Civile).
Rispetto alle disposizioni nazionali, quindi, la decisione è quella di considerare interventi di edilizia “completamente libera” le istallazioni delle VEPA fino a 40 mq. Oltre questa quadratura si ricade nei casi previsti dalla nuova lettera d), comma 1, art. 16-bis (Attività edilizia libera asseverata) della L.R. n. 19/2009, inserita dall’art. 5 della nuova Legge n. 9/2025.
In sintesi, in Friuli Venezia Giulia le VEPA ricadranno nel regime:
- di edilizia libera, fino a 40 mq, alle medesime condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 380/2001,
- di edilizia libera asseverata (CILA), oltre i 40 mq, senza alcuna limitazione sulle condizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b-bis), d.P.R. n. 380/2001.