Gare d'appalto e contenziosi: la Cassazione interviene sul contributo unificato
Un’imposizione cumulativa di tributi giudiziari, se non giustificata da obiettive esigenze di bilanciamento, può costituire un ostacolo dissuasivo all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale
La rilevanza del diritto europeo e le disposizioni del nuovo Codice Appalti
Sul punto, gli ermellini hanno richiamato l’art. 1 della direttiva 89/665/CEE e l’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: entrambi garantiscono l’accesso effettivo alla giustizia, soprattutto nelle materie ad alta rilevanza economica e sociale come gli appalti pubblici.
Un’imposizione cumulativa di tributi giudiziari, se non giustificata da obiettive esigenze di bilanciamento, può costituire un ostacolo dissuasivo all’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale.
Un orientamento in linea con il Codice dei Contratti 2023
Si tratta di un orientamento ulteriormente confermato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che ha rafforzato questo orientamento: l’art. 120, comma 7, del c.p.a., come modificato dall’art. 209 del d.lgs. n. 36/2023, ora prevede espressamente che “I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato”.
Questa disposizione, pur entrata in vigore dopo i fatti oggetto della lite, dimostra una chiara volontà del legislatore: evitare che una pluralità di contributi ostacoli la tutela piena e tempestiva nei procedimenti di evidenza pubblica.
Conclusioni operative
La sentenza della CTR è stata quindi cassata, con annullamento dell'invito al pagamento del maggior contributo unificato: è pienamente legittimo proporre motivi aggiunti senza pagare ulteriori contributi, se riguardano atti successivi della stessa procedura di gara e fondati sugli stessi vizi.
Documenti Allegati
OrdinanzaIL NOTIZIOMETRO