Conclusioni operative
Come precisato dall’Autorità , elle procedure a prezzo fisso valgono quindi gli stessi obblighi previsti dall’art. 108, comma 9 del Codice e la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza comporta l’esclusione.
In sostanza, l’indicazione puntuale dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza:
- è parte integrante dell’offerta economica, indipendentemente dal fatto che vi sia ribasso o meno;
- non incide sull’importo complessivo, ma consente alla SA una verifica puntuale della corretta distribuzione interna dei costi;
- evita offerte non sostenibili, soprattutto nei servizi e nei lavori a forte componente di manodopera;
- assicura l’allineamento ai minimi retributivi e ai parametri fissati dalle tabelle ministeriali sul costo del lavoro;
- rafforza la trasparenza del procedimento, riducendo il rischio di offerte “equilibrate solo sulla carta”.
La verifica dell’equilibrio interno dell’offerta resta quindi un momento imprescindibile, motivo per ccui gli OE sono tenuti a compilare sempre le due voci richieste dall’art. 108, comma 9, ad assicurare la coerenza dei valori indicati con il CCNL applicato e con il fabbisogno reale di personale e ad evitare sottostime che potrebbero determinare esclusioni o richieste di chiarimenti.