Gazebo e strutture leggere: non sempre è edilizia libera
Quali caratteristiche deve avere il gazebo per rientrare in edilizia libera? Come e da quando si applica il Salva Casa per questa tipologia di manufatti? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza
Una struttura in apparenza semplice come un gazebo può sollevare questioni complesse sul piano edilizio. Si tratta davvero di un manufatto sempre riconducibile all’edilizia libera o richiede un titolo abilitativo? La risposta dipende da una serie di elementi oggettivi: temporaneità, amovibilità, impatto urbanistico, materiali e dimensioni.
La sentenza del TAR Lazio del 5 maggio 2025, n. 8684 si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia, ribadendo che anche una struttura priva di fondazioni può richiedere la SCIA, se crea uno spazio chiuso autonomamente fruibile e non temporaneo.
Edilizia libera: quando le strutture leggere non richiedono titolo edilizio
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter) del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), rientrano in edilizia libera “le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici” come tende, tende a pergola, anche bioclimatiche, dotate di telo retrattile e strutture fisse leggere, a condizione che non comportino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso.
Perché un gazebo o una tettoia siano legittimamente realizzabili senza titolo edilizio devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
- struttura leggera e facilmente amovibile, priva di fondazioni e destinata ad uso accessorio;
- assenza di chiusure laterali fisse e assenza di impianti permanenti;
- finalità ornamentale o temporanea, con utilizzo stagionale limitato a 180 giorni (art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001);
- armonizzazione con l’edificio esistente, in termini di ingombro e impatto visivo.
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