Gazebo e strutture leggere: non sempre è edilizia libera

Quali caratteristiche deve avere il gazebo per rientrare in edilizia libera? Come e da quando si applica il Salva Casa per questa tipologia di manufatti? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Casi in cui serve la SCIA o il permesso di costruire

Qualora anche solo uno di questi elementi venga meno, la struttura è considerata un intervento rilevante dal punto di vista urbanistico, con conseguente necessità di SCIA o addirittura di permesso di costruire.

Come anche precisato dalla Corte di Cassazione, non possono considerarsi “manufatti leggeri, i manufatti implicanti la creazione di spazio chiuso al servizio di esigenze non temporanee di attività commerciale” e ciò in quanto “tale installazione integra, pertanto, un intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. citato, idoneo a determinare la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio e soggetto, come tale, a regime autorizzatorio”.

Nel caso specifico, la struttura realizzata era una copertura metallica di 9,20 x 4 metri, con elementi in vetro e plexiglass, chiusure laterali in PVC, due porte d’accesso, impianto elettrico, pavimentazione completa, e uso stabile per l’attività di somministrazione.

Tali caratteristiche l'hanno resa incompatibile con il regime di edilizia libera.

In particolare, il manufatto:

  • presenta dimensioni rilevanti e materiali permanenti;
  • è chiuso su tutti i lati e dotato di impianti;
  • è funzionale a un’attività commerciale non temporanea;
  • è ancorato stabilmente al suolo, pur se privo di fondazioni.

Si tratta di un nuovo volume urbanisticamente rilevante, per il quale è necessaria almeno la SCIA, in quanto incide sulla sagoma dell’edificio, sul carico urbanistico e sulla trasformazione del territorio.

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