Gazebo e strutture leggere: non sempre è edilizia libera

Quali caratteristiche deve avere il gazebo per rientrare in edilizia libera? Come e da quando si applica il Salva Casa per questa tipologia di manufatti? Ne parla il TAR in un'interessante sentenza

di Redazione tecnica - 20/05/2025

Salva Casa: no all'applicazione retroattiva delle norme

Nel ricorso esaminato dal TAR Lazio, inerente l’annullamento della multa per la realizzazione di un gazebo di 36 mq totalmente chiuso sui lati, con copertura, impianto elettrico e pavimentazione il proprietario aveva invocato l’applicabilità del cosiddetto “Decreto Salva Casa” (D.L. n. 69/2024, convertito nella Legge n. 105/2024) per ottenere la caducazione della sanzione.

Secondo il ricorrente, le modifiche apportate al d.P.R. n. 380/2001 sarebbero interpretative di una giurisprudenza consolidata con possibile efficacia retroattiva e comunque applicabili in base al principio della lex mitior.

Il Collegio ha respinto tutte le argomentazioni in merito, specificando che:

  • il decreto Salva Casa non ha efficacia retroattiva, in assenza di una specifica disposizione di diritto intertemporale. Come per ogni norma, vige il principio generale del tempus regit actum, secondo cui si applica la normativa vigente alla data di adozione dell’atto;
  • la qualificazione del “Salva Casa” come norma interpretativa è infondata: non si tratta di mera codificazione di giurisprudenza consolidata, ma di interventi normativi innovativi;
  • il principio della lex mitior non si applica alle sanzioni amministrative non afflittive, bensì solo a quelle di natura sostanzialmente penale, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale;
  • Infine, anche nella nuova formulazione dell’art. 6, comma 1, lett. b-ter), la norma esclude esplicitamente le opere che determinano “la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e superfici”.
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