Gestione annotazioni nel casellario informatico: il TAR bacchetta ANAC
Il quadro normativo tra Codice dei contratti e Regolamento ANAC: non si può ridurre il casellario a una sorta di bacheca utilizzabile liberamente dalle stazioni appaltanti
I doveri di verifica dell'ANAC
In particolare, il giudice amministrativo chiarisce che nessuna disposizione del d.lgs. n. 36/2023 autorizza le SA a disporre annotazioni nel casellario senza il passaggio di verifica da parte di ANAC.
L’art. 222, comma 10, precisa che «l’ANAC iscrive direttamente» determinati provvedimenti interdittivi (quelli relativi a false dichiarazioni), ma ciò non implica che per le altre notizie rilevanti basti una semplice segnalazione della SA. Il potere di valutazione – anche sulla non manifesta infondatezza della segnalazione – rimane in capo all’Autorità, quale garante dell’imparzialità e della proporzionalità dell’intervento.
Nel tentativo di semplificare e digitalizzare la gestione del casellario informatico, ANAC ha di fatto eluso le garanzie fondamentali del procedimento amministrativo. Il casellario non può essere ridotto a una “bacheca digitale” dove le amministrazioni pubblicano informazioni potenzialmente pregiudizievoli, senza un filtro imparziale e senza alcuna possibilità di replica da parte del soggetto interessato.
La trasformazione digitale, prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, deve restare conforme ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione, in linea con l’art. 1, comma 1, dello stesso d.lgs. 36/2023.
Documenti Allegati
SentenzaIL NOTIZIOMETRO