Gestione annotazioni nel casellario informatico: il TAR bacchetta ANAC
Il quadro normativo tra Codice dei contratti e Regolamento ANAC: non si può ridurre il casellario a una sorta di bacheca utilizzabile liberamente dalle stazioni appaltanti
Le conseguenze: modificare il regolamento ANAC
Alla luce della pronuncia del TAR, il regolamento adottato con delibera n. 272/2023 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui:
- non prevede la possibilità per l’operatore economico di presentare memorie e chiedere l’audizione;
- non impone all’ANAC una valutazione autonoma dei fatti segnalati;
- non contempla l’obbligo di adottare una motivata decisione finale.
Il ricorso è stato quindi accolto: ANAC dovrà quindi modificare il proprio regolamento, ripristinando un sistema coerente con i principi dell’ordinamento e con il ruolo di garanzia assegnato dal legislatore e riaffermando il principio per cui l’annotazione nel casellario informatico deve essere preceduta da una valutazione imparziale e da un contraddittorio effettivo, senza l’attuazione di alcun automatismo.
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