Gravi difetti opere edilizie: la Cassazione conferma la responsabilità decennale del costruttore

L’ordinanza n. 12922/2025 della Cassazione fa luce sui rischi legati ai lavori agevolati da Superbonus e altri incentivi. Ne abbiamo parlato con l’ing. Cristian Angeli

Gli interventi della Giurisprudenza

D. Come si è espressa di recente la giurisprudenza su queste questioni?

R. La giurisprudenza in materia di bonus fiscali, e in particolare di Superbonus, ha mostrato negli anni un andamento piuttosto disomogeneo. Tuttavia, di recente la Corte di Cassazione è intervenuta con un’ordinanza significativa che contribuisce a fare chiarezza su un punto centrale. Con la pronuncia n. 12922 del 14/05/2025, la Corte ha infatti stabilito che, in presenza di gravi difetti dell’opera – come infiltrazioni, cedimenti strutturali o problemi analoghi – trova applicazione l’art. 1669 del Codice Civile. Tale norma prevede una responsabilità più ampia e duratura per costruttori e appaltatori, estesa fino a 10 anni dalla conclusione dei lavori.

Nel caso esaminato, entrambe le imprese coinvolte nell’appalto – sia il costruttore principale dell’opera, sia l’appaltatore che aveva effettuato interventi di ripristino – sono state ritenute corresponsabili e condannate a risarcire i danni subiti da un condominio che le aveva convenute in giudizio.

Questa decisione riafferma un principio fondamentale: la tutela dell’acquirente o del committente si estende a tutti quei vizi che compromettono in modo sostanziale l’integrità, la sicurezza o la funzionalità dell’opera. A carico del costruttore si configura, quindi, una responsabilità che richiede un elevato standard di diligenza e attenzione anche nel lungo periodo.

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il suo prezioso contributo e per la consueta disponibilità a condividere e mettere a sistema conoscenze ed esperienze, trasformandole in valore e opportunità di confronto per l’intera comunità tecnica e professionale.

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